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Gli incidenti sul lavoro e del traffico, sono
talmente cresciuti in questi ultimi tempi, da farci sospettare che
debbano essere rivisti dalla base i sistemi di controllo per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro assieme a quelli di sicurezza
del traffico.
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Si ritiene da molti che tutte le teorie sulla
sicurezza e la prevenzione degli incidenti da lavoro poggino su
un teorema che prevede un adattamento reciproco tra le tre
componenti fondamentali di un sistema costituito dall’uomo,
dalla macchina e dall’ambiente. Qualora si venisse a stabilire
uno squilibrio tra le suddette componenti, ne conseguirebbe
anche un abbassamento dell’affidabilità di tutto il sistema.
Impostato in questi termini, sembrerebbe che
i dati del problema siano tutti suscettibili di un facile
controllo. Per questa ragione e contemporaneamente agli sforzi
per il perfezionamento dei procedimenti tecnici dei cicli
produttivi, dei sistemi di controllo, di sicurezza e di
prevenzione, si tenta di migliorare anche la formazione e
l’informazione degli operatori e di intensificare le ricerche
sulle cause e la natura degli errori umani al fine di realizzare
metodi e procedure per neutralizzarne gli effetti. |

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Per quanto si riferisce alle macchine, si può
affermare che, con il progredire dell’industria moderna, la
prevenzione ha operato in modo da ottenere validi risultati nel
campo degli impianti e nel controllo del loro corretto
funzionamento. Oggi tutte le macchine sono progettate e costruite in
maniera sempre più adeguata non solo alle esigenze psichiche e
fisiche dei lavoratori che le impiegano nell’ambiente di lavoro, ma
anche alle necessità degli utenti che, nell’ambito domestico e nelle
varie occasioni di impiego della vita civile, usano i prodotti
fabbricati, licenziati e commercializzati.
Per quanto si riferisce all’ambiente le cose sono
un po’ più complicate. Si sa che l’ambiente è l’insieme degli
elementi che, nella complessità delle loro relazioni, costituiscono
il quadro, l’habitat e le condizioni di vita dell’uomo quali sono in
realtà o quali sono percepite (CEE). In altri termini, costituisce
“ambiente” tutto ciò che, sotto qualsivoglia profilo, nei limiti
suddetti, influenzi la vita dell’uomo o da questa ne sia
influenzato, in un’interazione costante, sia per quanto si riferisce
alla sfera fisica e sia per quanto è inerente a quella psichica. E’
chiaro che dell’ambiente, inteso in un’estensione così ampia di
significati ne è difficile perfino la definizione. Il nostro
patrimonio legislativo, con riferimento al termine “ambiente”,
inteso come fattore di nocività, non ha mai sviluppato una
valutazione globale complessiva ed unitaria di tutte le componenti
dell’ecosistema e dell’androsistema.

Nel linguaggio corrente esiste invece una larga
aggettivazione per qualificare l’ambiente nelle sue varie
ubicazioni: ambiente naturale, scolastico, lavorativo, sportivo
ecc.. Quando la complessità dell’ambiente è costretta a combinarsi
con le multiformi caratteristiche del fattore umano, risulta che
tutta l’affidabilità del binomio uomo - ambiente è praticamente
consegnata a variabili imprevedibili la cui accidentalità non può
essere mai eliminata del tutto proprio perché entrambi i fattori
sono parecchio al di fuori delle nostre possibilità predittive.
Tanto meno potrebbero essere determinate le previsioni sugli effetti
della loro sommatoria. Tuttavia se le considerazioni esposte finora
sono aderenti alla realtà ci sembrerebbe più giusto sostituire la
nozione di fattore accidentale a quella più aleatoria e meno
definibile di “ambiente”. Ne consegue che le componenti fondamentali
del rischio sono costituite essenzialmente da fattore tecnologico,
fattore accidentale e fattore umano. Se gli altri due fattori di
rischio, quello tecnologico e quello umano, vengono controllati e
ridotti al minimo prevedibile, anche il fattore accidentale risulta
suscettibile di concreta riduzione.
Per quanto si riferisce al fattore umano occorre riconoscere subito
che nel determinismo degli infortuni, delle malattie professionali e
del disagio psichico e fisico, il fattore umano occupa una posizione
di preminenza su tutti gli altri. Esso presenta, infatti, molte
variabili ed ancora di più se ne possono prevedere per le varie
combinazioni fra di loro. D’altra parte la stessa casistica relativa
agli infortuni sul lavoro - ma non solo a questi - attribuisce al
fattore umano una responsabilità predominante nella maggior parte
degli eventi accidentali. Pertanto è perfettamente giustificabile
l’interesse che anche nelle ultime disposizioni legislative, è stato
posto sulla necessità di realizzare interventi che tendano a
neutralizzare o a ridurre al minimo il verificarsi di comportamenti
caratterizzati da inosservanza di norme regolamentari, o a
comportamenti negligenti da parte di operatori incompetenti, o non
informati, o distratti o comunque poco avvertiti della grave
responsabilità di favorire con un errore umano l’insorgenza di
eventi accidentali compromettendo la propria incolumità e/o quella
di altri.
Scartando a priori l’eventualità che una
trasgressione od omissione possa discendere da un atto volontario e
cosciente (sciopero, sabotaggio, ecc.…), ciò che interessa in questa
sede è la distinzione tra comportamento corretto ed errore
involontario. La distinzione è chiara ma la differenza non è
altrettanto chiaramente percettibile perché l’errore involontario
non sempre dà luogo a conseguenze negative, mentre, al contrario, in
certe particolari condizioni, anche un intervento umano
perfettamente a norma può causare eventi imprevedibili per
accidentali interferenze con impreviste incompatibilità ambientali o
tecnologiche. Per questa ragione e contemporaneamente agli sforzi
per il perfezionamento dei procedimenti tecnici dei cicli
produttivi, dei sistemi di controllo, di sicurezza e di prevenzione,
si tenta di migliorare anche la formazione e l’informazione degli
operatori e di intensificare le ricerche sulle cause e la natura
degli errori umani al fine di realizzare metodi e procedure per
neutralizzarne gli effetti.

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Un’adeguata preparazione del fattore umano,
deve avere anche lo scopo di rendere accettabili norme di
comportamento, presentate per quello che sono e cioè il prodotto
di una conoscenza approfondita del rischio e non vengano
“sopportate” invece, come un obbligo imposto dalla
organizzazione lavorativa ed avvertite come “estranee” o
comunque “esterne” all’interesse dell’operatore. Se un errore,
involontario ed abitudinario, entra nella personalità e nella
cultura del lavoratore, le relative conseguenze, come vedremo
meglio qui di seguito, vengono rese ancora più pericolose specie
quando dovessero essere consolidate da una lunga e ripetitiva
esperienza. |
Non altrimenti, un comportamento di sicurezza, non immediatamente
“agganciato” ad una situazione evidente di pericolo, rende meno
motivato lo sforzo che il lavoratore stesso deve compiere per
rinunciare ad un’abitudine inveterata ma scorretta.
Un esempio pratico: solo gli automobilisti principianti concentrano la
massima attenzione sulle manovre di guida. La maggior parte degli
esperti, o quelli che ritengono di esserlo, pensano ad altro.
Ascoltano la radio, partecipano alla conversazione con i compagni di
viaggio e discutono con i vicini anche con intensa partecipazione
emotiva. La guida dell’automezzo avviene quasi per istinto, con
l’intervento di una specie di pilota automatico che, in mancanza di
un’attenta partecipazione del guidatore, esegue, in maniera per altro
corretta, tutte le manovre previste per una guida normale. Quando si
presenta un impedimento imprevisto come la presenza di un ostacolo o
soltanto la segnalazione di un semaforo, il soggetto normale viene
bruscamente richiamato alla realtà ed altrettanto rapidamente esegue
le manovre occorrenti per trarsi d’impaccio come non sempre riescono a
fare i giovani automobilisti del sabato sera.
Per la guida di un automezzo è necessario superare una visita medica
preventiva per l’accertamento della idoneità psicofisica, superare un
esame scritto ed una prova pratica e, durante la guida, osservare la
segnaletica e le disposizioni emanate dal codice della strada.
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Non altrimenti, tutti gli operatori, prima di affrontare i
compiti più o meno complessi di qualsiasi attività produttiva,
devono essere addestrati con corsi di formazione ed informazione
e praticare un certo periodo di apprendistato.
Entrambe le situazioni hanno in comune lo
stesso difetto: invece di affrontare il problema in una
prospettiva unitaria, perciò umana nella sua globalità, tendono
invece a spezzettarlo e perfino a legalizzarlo (Legge 626/94 e
seguenti) in una lunga lista di tanti aspetti normativi
sanzionatori che, nel caso delle attività produttive, si
evidenziano in numerose di ipotesi di reato civile e/o penale a
carico del datore di lavoro. |

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Certamente la presenza di gravi ed elencabili disfunzioni in qualsiasi
parte del sistema, può comprometterne, in maniera determinante, il
funzionamento o favorire il verificarsi di una potenziale condizione
di rischio. Tali disfunzioni possono avere carattere oggettivo o
soggettivo di cui la normativa in tema di infortuni sul lavoro tende a
ridurre la rischiosità con tutti i mezzi disponibili.
I fattori oggettivi di rischiosità, definiti anche tecnici,
sono tutti quelli che devono essere considerati nel documento di
valutazione del rischio presente in un determinato ciclo produttivo.
Questi consistono essenzialmente in una insufficienza, inadeguatezza,
difetto strutturale e/o di concezione o di anomalie di funzionamento,
guasti, usura, ecc. di macchine, impianti e strumenti di lavoro, di
materiali, di parti di impianti, di protezioni relative a macchine e
impianti, di mezzi di protezione individuali e collettivi, ecc.. A
questi vanno aggiunti altri fattori oggettivi di tipo ambientale
(climatici o di microclima) e/o condizioni di lavoro disagiato in
ambienti angusti o inadeguati o inquinati o comunque esposti alla
eventuale presenza di sostanze contaminanti. Fattori di questo tipo,
purché identificati, possono essere eliminati o quanto meno inseriti
in un programma che a scadenza più o meno ravvicinata ne neutralizzi
gli effetti nocivi.
I fattori soggettivi sono quelli dipendenti dal fattore umano
la cui rischiosità può essere predetta perché presente in “liste” di
comportamenti negativi abitualmente riscontrati nei posti di lavoro e
che solitamente hanno valenza negativa ai fini della sicurezza. Per
esempio: la cattiva abitudine di rimuovere i dispositivi di sicurezza,
senza giustificato motivo, il non ripristinare i dispositivi di
sicurezza dopo averli rimossi per lavori di manutenzione, danneggiare
i sistemi di protezione o la relativa segnaletica, trascurare l’uso
dei mezzi individuali di protezione, disattivare o bypassare gli
allarmi, sollevare manualmente carichi pesanti in maniera errata,
ecc.. Altri fattori soggettivi possono essere secondari a fattori
oggettivi di tipo sociale, socio economico, tecnico, ambientale e/o
organizzativo, come microclima insalubre, l’inquinamento, il lavoro
stressante, faticoso, ripetitivo, l’assunzione di sostanze psicotrope
ecc...; altra rischiosità soggettiva, difficilmente tabellabile ma
sempre relativa ad errore umano, è quella dovuta a “momentanea ed
improvvisa caduta dell’attenzione” e di cui è difficile la
predittività, perché solitamente, della sua esistenza, si viene a
conoscenza solo al consuntivo, cioè quando l’incidente è già accaduto.
Ed infine si pensi al primo soccorritore che diventa subito la seconda
vittima nel tentativo di soccorrere una persona che, in un ambiente
chiuso è intossicato da esalazioni di gas tossici.
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A questo punto bisognerebbe riconoscere che
anche la puntuale applicazione della normativa e la pesante
componente sanzionatoria non hanno impedito che, negli ultimi
anni, il numero degli infortuni sul lavoro, sia andato
gradualmente aumentando per numero e gravità; anche mantenendo
fermo il criterio della punibilità delle aziende inadempienti,
resta il fatto veramente inspiegabile che gli operatori si
comportino in maniera tale da indurci a pensare che, ai fini
della prevenzione, gli interventi di formazione e di
informazione, di cui alla famosa legge (Legge 626/94 e
seguenti), siano insufficienti o per lo meno inadeguati. Altro
esempio non meno significativo è la scarsa attenzione attribuita
dalla vigente normativa al rapporto tra incidenti da lavoro ed
infortuni. |

Le statistiche più aggiornate ci dicono ad
esempio che, su ogni 3000 situazioni di lavoro:
-
nel 10% dei casi si potrebbero riscontrare
incidenti con danni alle cose senza per altro che si registrino
danni alle persone (300 infortuni potenziali su 3000 situazioni
lavorative);
-
nell' 1% dei casi si potrebbero verificare
infortuni lievi per i quali è sufficiente una medicazione (30
lievi infortuni su 3000 situazioni lavorative);
-
nello 0,1% si potrebbero verificare infortuni
di una certa gravità con assenza dal lavoro (3 infortuni di una
certa gravità su 3000 situazioni lavorative).
Mentre per gli infortuni esiste l’obbligo di
registrazione, non si può dire la stessa cosa per gli incidenti
lavorativi, per cui è soltanto intuitivo ritenere che la prevenzione
degli infortuni passi necessariamente per una riduzione degli
incidenti occasionali.
D’altra parte, ogni infortunio che abbia per certa una causalità da
errore umano, ha una sua peculiarità tale da rendere assolutamente
problematico ogni tipo di generalizzazione statistica tra
affidabilità umana e prevenzione e di conseguenza ogni rapporto
diretto tra le due cose.
Concludendo: la cura del fattore umano, nella sua globalità psico
fisica, deve essere tale da garantire non solo affidabilità
nell’esercizio della normale attività lavorativa, ma anche la
responsabile risposta alle impreviste evenienze collegate al lavoro.
Infatti, la preparazione dell’operatore, non dovrebbe essere fatta
solo di formazione ed informazione, ma anche di generica e
preliminare educazione, completata da un congruo periodo di
apprendistato.
Nicola Di Mauro senior
(12.10.08) Edizione per il web a
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