Edizione per il web a cura di Mauro Antonio Di Mauro (2009). E' vietata ogni forma di riproduzione per qualsiasi scopo.


 


 

Lavoro ed infortuni

 

Gli incidenti sul lavoro e del traffico, sono talmente cresciuti in questi ultimi tempi, da farci sospettare che debbano essere rivisti dalla base i sistemi di controllo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro assieme a quelli di sicurezza del traffico.

Si ritiene da molti che tutte le teorie sulla sicurezza e la prevenzione degli incidenti da lavoro poggino su un teorema che prevede un adattamento reciproco tra le tre componenti fondamentali di un sistema costituito dall’uomo, dalla macchina e dall’ambiente. Qualora si venisse a stabilire uno squilibrio tra le suddette componenti, ne conseguirebbe anche un abbassamento dell’affidabilità di tutto il sistema.

Impostato in questi termini, sembrerebbe che i dati del problema siano tutti suscettibili di un facile controllo. Per questa ragione e contemporaneamente agli sforzi per il perfezionamento dei procedimenti tecnici dei cicli produttivi, dei sistemi di controllo, di sicurezza e di prevenzione, si tenta di migliorare anche la formazione e l’informazione degli operatori e di intensificare le ricerche sulle cause e la natura degli errori umani al fine di realizzare metodi e procedure per neutralizzarne gli effetti.

Per quanto si riferisce alle macchine, si può affermare che, con il progredire dell’industria moderna, la prevenzione ha operato in modo da ottenere validi risultati nel campo degli impianti e nel controllo del loro corretto funzionamento. Oggi tutte le macchine sono progettate e costruite in maniera sempre più adeguata non solo alle esigenze psichiche e fisiche dei lavoratori che le impiegano nell’ambiente di lavoro, ma anche alle necessità degli utenti che, nell’ambito domestico e nelle varie occasioni di impiego della vita civile, usano i prodotti fabbricati, licenziati e commercializzati.

Per quanto si riferisce all’ambiente le cose sono un po’ più complicate. Si sa che l’ambiente è l’insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, costituiscono il quadro, l’habitat e le condizioni di vita dell’uomo quali sono in realtà o quali sono percepite (CEE). In altri termini, costituisce “ambiente” tutto ciò che, sotto qualsivoglia profilo, nei limiti suddetti, influenzi la vita dell’uomo o da questa ne sia influenzato, in un’interazione costante, sia per quanto si riferisce alla sfera fisica e sia per quanto è inerente a quella psichica. E’ chiaro che dell’ambiente, inteso in un’estensione così ampia di significati ne è difficile perfino la definizione. Il nostro patrimonio legislativo, con riferimento al termine “ambiente”, inteso come fattore di nocività, non ha mai sviluppato una valutazione globale complessiva ed unitaria di tutte le componenti dell’ecosistema e dell’androsistema.

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Nel linguaggio corrente esiste invece una larga aggettivazione per qualificare l’ambiente nelle sue varie ubicazioni: ambiente naturale, scolastico, lavorativo, sportivo ecc.. Quando la complessità dell’ambiente è costretta a combinarsi con le multiformi caratteristiche del fattore umano, risulta che tutta l’affidabilità del binomio uomo - ambiente è praticamente consegnata a variabili imprevedibili la cui accidentalità non può essere mai eliminata del tutto proprio perché entrambi i fattori sono parecchio al di fuori delle nostre possibilità predittive. Tanto meno potrebbero essere determinate le previsioni sugli effetti della loro sommatoria. Tuttavia se le considerazioni esposte finora sono aderenti alla realtà ci sembrerebbe più giusto sostituire la nozione di fattore accidentale a quella più aleatoria e meno definibile di “ambiente”. Ne consegue che le componenti fondamentali del rischio sono costituite essenzialmente da fattore tecnologico, fattore accidentale e fattore umano. Se gli altri due fattori di rischio, quello tecnologico e quello umano, vengono controllati e ridotti al minimo prevedibile, anche il fattore accidentale risulta suscettibile di concreta riduzione.
Per quanto si riferisce al fattore umano occorre riconoscere subito che nel determinismo degli infortuni, delle malattie professionali e del disagio psichico e fisico, il fattore umano occupa una posizione di preminenza su tutti gli altri. Esso presenta, infatti, molte variabili ed ancora di più se ne possono prevedere per le varie combinazioni fra di loro. D’altra parte la stessa casistica relativa agli infortuni sul lavoro - ma non solo a questi - attribuisce al fattore umano una responsabilità predominante nella maggior parte degli eventi accidentali. Pertanto è perfettamente giustificabile l’interesse che anche nelle ultime disposizioni legislative, è stato posto sulla necessità di realizzare interventi che tendano a neutralizzare o a ridurre al minimo il verificarsi di comportamenti caratterizzati da inosservanza di norme regolamentari, o a comportamenti negligenti da parte di operatori incompetenti, o non informati, o distratti o comunque poco avvertiti della grave responsabilità di favorire con un errore umano l’insorgenza di eventi accidentali compromettendo la propria incolumità e/o quella di altri.

Scartando a priori l’eventualità che una trasgressione od omissione possa discendere da un atto volontario e cosciente (sciopero, sabotaggio, ecc.…), ciò che interessa in questa sede è la distinzione tra comportamento corretto ed errore involontario. La distinzione è chiara ma la differenza non è altrettanto chiaramente percettibile perché l’errore involontario non sempre dà luogo a conseguenze negative, mentre, al contrario, in certe particolari condizioni, anche un intervento umano perfettamente a norma può causare eventi imprevedibili per accidentali interferenze con impreviste incompatibilità ambientali o tecnologiche. Per questa ragione e contemporaneamente agli sforzi per il perfezionamento dei procedimenti tecnici dei cicli produttivi, dei sistemi di controllo, di sicurezza e di prevenzione, si tenta di migliorare anche la formazione e l’informazione degli operatori e di intensificare le ricerche sulle cause e la natura degli errori umani al fine di realizzare metodi e procedure per neutralizzarne gli effetti.

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Un’adeguata preparazione del fattore umano, deve avere anche lo scopo di rendere accettabili norme di comportamento, presentate per quello che sono e cioè il prodotto di una conoscenza approfondita del rischio e non vengano “sopportate” invece, come un obbligo imposto dalla organizzazione lavorativa ed avvertite come “estranee” o comunque “esterne” all’interesse dell’operatore. Se un errore, involontario ed abitudinario, entra nella personalità e nella cultura del lavoratore, le relative conseguenze, come vedremo meglio qui di seguito, vengono rese ancora più pericolose specie quando dovessero essere consolidate da una lunga e ripetitiva esperienza.

Non altrimenti, un comportamento di sicurezza, non immediatamente “agganciato” ad una situazione evidente di pericolo, rende meno motivato lo sforzo che il lavoratore stesso deve compiere per rinunciare ad un’abitudine inveterata ma scorretta.

Un esempio pratico: solo gli automobilisti principianti concentrano la massima attenzione sulle manovre di guida. La maggior parte degli esperti, o quelli che ritengono di esserlo, pensano ad altro. Ascoltano la radio, partecipano alla conversazione con i compagni di viaggio e discutono con i vicini anche con intensa partecipazione emotiva. La guida dell’automezzo avviene quasi per istinto, con l’intervento di una specie di pilota automatico che, in mancanza di un’attenta partecipazione del guidatore, esegue, in maniera per altro corretta, tutte le manovre previste per una guida normale. Quando si presenta un impedimento imprevisto come la presenza di un ostacolo o soltanto la segnalazione di un semaforo, il soggetto normale viene bruscamente richiamato alla realtà ed altrettanto rapidamente esegue le manovre occorrenti per trarsi d’impaccio come non sempre riescono a fare i giovani automobilisti del sabato sera.

Per la guida di un automezzo è necessario superare una visita medica preventiva per l’accertamento della idoneità psicofisica, superare un esame scritto ed una prova pratica e, durante la guida, osservare la segnaletica e le disposizioni emanate dal codice della strada.


Non altrimenti, tutti gli operatori, prima di affrontare i compiti più o meno complessi di qualsiasi attività produttiva, devono essere addestrati con corsi di formazione ed informazione e praticare un certo periodo di apprendistato.

Entrambe le situazioni hanno in comune lo stesso difetto: invece di affrontare il problema in una prospettiva unitaria, perciò umana nella sua globalità, tendono invece a spezzettarlo e perfino a legalizzarlo (Legge 626/94 e seguenti) in una lunga lista di tanti aspetti normativi sanzionatori che, nel caso delle attività produttive, si evidenziano in numerose di ipotesi di reato civile e/o penale a carico del datore di lavoro.

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Certamente la presenza di gravi ed elencabili disfunzioni in qualsiasi parte del sistema, può comprometterne, in maniera determinante, il funzionamento o favorire il verificarsi di una potenziale condizione di rischio. Tali disfunzioni possono avere carattere oggettivo o soggettivo di cui la normativa in tema di infortuni sul lavoro tende a ridurre la rischiosità con tutti i mezzi disponibili.

I fattori oggettivi di rischiosità, definiti anche tecnici, sono tutti quelli che devono essere considerati nel documento di valutazione del rischio presente in un determinato ciclo produttivo. Questi consistono essenzialmente in una insufficienza, inadeguatezza, difetto strutturale e/o di concezione o di anomalie di funzionamento, guasti, usura, ecc. di macchine, impianti e strumenti di lavoro, di materiali, di parti di impianti, di protezioni relative a macchine e impianti, di mezzi di protezione individuali e collettivi, ecc.. A questi vanno aggiunti altri fattori oggettivi di tipo ambientale (climatici o di microclima) e/o condizioni di lavoro disagiato in ambienti angusti o inadeguati o inquinati o comunque esposti alla eventuale presenza di sostanze contaminanti. Fattori di questo tipo, purché identificati, possono essere eliminati o quanto meno inseriti in un programma che a scadenza più o meno ravvicinata ne neutralizzi gli effetti nocivi.

I fattori soggettivi sono quelli dipendenti dal fattore umano la cui rischiosità può essere predetta perché presente in “liste” di comportamenti negativi abitualmente riscontrati nei posti di lavoro e che solitamente hanno valenza negativa ai fini della sicurezza. Per esempio: la cattiva abitudine di rimuovere i dispositivi di sicurezza, senza giustificato motivo, il non ripristinare i dispositivi di sicurezza dopo averli rimossi per lavori di manutenzione, danneggiare i sistemi di protezione o la relativa segnaletica, trascurare l’uso dei mezzi individuali di protezione, disattivare o bypassare gli allarmi, sollevare manualmente carichi pesanti in maniera errata, ecc.. Altri fattori soggettivi possono essere secondari a fattori oggettivi di tipo sociale, socio economico, tecnico, ambientale e/o organizzativo, come microclima insalubre, l’inquinamento, il lavoro stressante, faticoso, ripetitivo, l’assunzione di sostanze psicotrope ecc...; altra rischiosità soggettiva, difficilmente tabellabile ma sempre relativa ad errore umano, è quella dovuta a “momentanea ed improvvisa caduta dell’attenzione” e di cui è difficile la predittività, perché solitamente, della sua esistenza, si viene a conoscenza solo al consuntivo, cioè quando l’incidente è già accaduto.

Ed infine si pensi al primo soccorritore che diventa subito la seconda vittima nel tentativo di soccorrere una persona che, in un ambiente chiuso è intossicato da esalazioni di gas tossici.

A questo punto bisognerebbe riconoscere che anche la puntuale applicazione della normativa e la pesante componente sanzionatoria non hanno impedito che, negli ultimi anni, il numero degli infortuni sul lavoro, sia andato gradualmente aumentando per numero e gravità; anche mantenendo fermo il criterio della punibilità delle aziende inadempienti, resta il fatto veramente inspiegabile che gli operatori si comportino in maniera tale da indurci a pensare che, ai fini della prevenzione, gli interventi di formazione e di informazione, di cui alla famosa legge (Legge 626/94 e seguenti), siano insufficienti o per lo meno inadeguati. Altro esempio non meno significativo è la scarsa attenzione attribuita dalla vigente normativa al rapporto tra incidenti da lavoro ed infortuni.

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Le statistiche più aggiornate ci dicono ad esempio che, su ogni 3000 situazioni di lavoro:

  • nel 10% dei casi si potrebbero riscontrare incidenti con danni alle cose senza per altro che si registrino danni alle persone (300 infortuni potenziali su 3000 situazioni lavorative);

  • nell' 1% dei casi si potrebbero verificare infortuni lievi per i quali è sufficiente una medicazione (30 lievi infortuni su 3000 situazioni lavorative);

  • nello 0,1% si potrebbero verificare infortuni di una certa gravità con assenza dal lavoro (3 infortuni di una certa gravità su 3000 situazioni lavorative).

Mentre per gli infortuni esiste l’obbligo di registrazione, non si può dire la stessa cosa per gli incidenti lavorativi, per cui è soltanto intuitivo ritenere che la prevenzione degli infortuni passi necessariamente per una riduzione degli incidenti occasionali.
D’altra parte, ogni infortunio che abbia per certa una causalità da errore umano, ha una sua peculiarità tale da rendere assolutamente problematico ogni tipo di generalizzazione statistica tra affidabilità umana e prevenzione e di conseguenza ogni rapporto diretto tra le due cose.
Concludendo: la cura del fattore umano, nella sua globalità psico fisica, deve essere tale da garantire non solo affidabilità nell’esercizio della normale attività lavorativa, ma anche la responsabile risposta alle impreviste evenienze collegate al lavoro. Infatti, la preparazione dell’operatore, non dovrebbe essere fatta solo di formazione ed informazione, ma anche di generica e preliminare educazione, completata da un congruo periodo di apprendistato.

Nicola Di Mauro senior (12.10.08)

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