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La storia della legislazione vigente in tema di
sicurezza e prevenzione è lunga e travagliata.
Fino agli anni 90 tutta la materia relativa alla sicurezza sul
lavoro era regolata dal dettato Costituzionale e dall’art. 2087 del
Codice Civile che sancivano l’obbligo dei datori di lavoro di
garantire l’integrità fisica e morale di tutti i lavoratori
dipendenti tenendo conto della migliore tecnologia applicabile e di
tutto ciò che poteva essere messo in atto onde evitare potenziali
infortuni o malattie professionali.
Negli anni ‘90, dopo l’ingresso in Europa e
l’emanazione di direttive europee in materia, fu promulgato il
decreto legislativo n. 626/ 94 che può essere considerato come la
legge madre di tutto quanto fu aggiunto e corretto negli
anni seguenti.
Con le normative integrate o aggiunte successive le imprese, i
committenti e i datori di lavoro erano obbligati al rispetto dei
decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle
condizioni di lavoro, a introdurre l’obbligo di formazione ed
informazione sui rischi dell’attività lavorativa mentre per nuovi
pesanti adempimenti venivano create nuove figure professionali
responsabili: Medico Competente, Responsabile per la sicurezza,
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza….
In coerenza con l’impostazione espressa dalle
direttive CE venivano istituiti: l’obbligo della Valutazione del
Rischio da parte del datore di lavoro e l’introduzione di un
Servizio di Prevenzione e Protezione; entrambe sotto la
responsabilità del datore di lavoro. La valutazione del rischio,
quindi, veniva espressa come un processo di individuazione della
rischiosità e, conseguentemente, di attuazione delle misure di
prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile il
rischio e quindi la probabilità di subire il danno causato da
potenziali infortuni o malattie professionali.
Così, pur nel rispetto della normativa
precedente, il Datore di lavoro non resta solamente "debitore
della sicurezza nei posti di lavoro" ma diventa anche partecipe
e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di
sicurezza nei luoghi di lavoro mediante una periodica valutazione
dei rischi, anche questi documentati in un apposito "documento di
valutazione dei rischi". Questa relazione determina i requisiti
oggettivi di sicurezza, ed inoltre, nel concetto di condizione
ambientale, considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi
associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
La pratica gestione di questo regime di
sicurezza, comportò la regolamentazione di nuove attività
lavorative, … la emanazione di nuovi decreti, circolari esplicative,
correzioni ed aggiunte per cui si rese necessario il riordino ed il
coordinamento di tutte le norme vigenti in un unico testo
normativo che, oltre a tener conto delle direttive
comunitarie e delle convenzioni internazionali fosse anche coerente
con l’art. 117 della nostra Costituzione e con gli Statuti delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
In breve: il Testo Unico (TUSL) Dlgs. n. 81/2008
avrebbe dovuto riformare, riunire, armonizzare quanto pareva
necessario ed abrogare quanto appariva superfluo in tutte le
precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni. Il fine era
sempre quello di adeguare il corpus legislativo all’evolversi della
tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro garantendo
l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori su
tutto il territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Tuttavia dopo appena pochi mesi dall’approvazione
del TUSL si profila ancora una volta la necessità di modificare ed
integrare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. I motivi sono ben noti e si ripetono diversi nella
forma ma identici nella sostanza. Il vero fatto è che anche la
vigente normativa sulla sicurezza e prevenzione continua ad essere
il risultato di una progressiva stratificazione di fonti molto
diverse tra loro, succedutesi senza soluzione di continuità dagli
anni Cinquanta ad oggi. Ne è derivato un quadro normativo
particolarmente complesso, in cui i provvedimenti di recepimento
delle direttive comunitarie, esaltati da interpretazioni molto più
restrittive di quelle originarie, si sono sommati a disposizioni
vecchie di decenni e di ben diversa logica dando vita a una
difficile convivenza legislativa da realizzare non solo nel pieno
rispetto delle disposizioni comunitarie ma anche nell'equilibrio
delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni …
Le finalità pretestate sono sempre le stesse:
garantire l'uniformità della tutela sull'intero territorio nazionale
proprio mentre emergono nuove esigenze per nuove attività
produttive, la trasformazione di quelle vecchie, le novità
introdotte negli ambienti di lavoro, il diverso potere delle
immutate forze sindacali, il tutto in un momento in cui tutti i
Paesi del mondo attraversano una grave crisi economica di cui si
conoscono abbastanza confusamente le origini e poco o nulla si sa
sulla sua durata e sugli esiti nel futuro prossimo ed in quello
remoto ...
Allo stato attuale di emergenza i problemi che
certamente urgono sono:
-
correggere tutti gli errori materiali e tecnici
ancora presenti nella normativa vigente che appare ancora confusa ed
indeterminata nella forma e nella sostanza;
-
chiarire e regolamentare il rapporto tra le
strutture pubbliche ed il volontariato operante non solo nelle
emergenze ma anche in maniera continuativa in tante manifestazioni
vitali della nostra società;
-
regolamentare, nei lavori in appalto, la
redazione del documento di valutazione dei rischi e salvarla da
interferenze dei lavori intellettuali nelle attività produttive, la
fornitura di merci, le consulenze, i lavori di breve durata, il
coordinamento tra attività diverse …tenendo presente che, oltre al
resto, gli obblighi del datore di lavoro si aggiungono e non si
sostituiscono a quelli già imposti al committente ed appaltatori;
-
superare la consuetudine formalistica e
burocratica in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
riservando la maggiore attenzione alla componente sostanziale di
tutta la materia;
-
tutte le procedure andrebbero semplificate perché
non è praticamente possibile raggiungere gli obbiettivi mediante una
parcellizzazione di adempimenti prefissati per ogni attività
produttiva dalla più semplice alla più complicata;
-
migliorare l’efficacia dell’apparato
sanzionatorio con l’obbiettivo di assicurare una maggiore
corrispondenza tra infrazioni e sanzioni;
-
sancire che oltre alla verifica (da parte del
Medico Competente) dell’idoneità fisica del lavoratore alla mansione
prima della sua assunzione, sia accertato in qualche modo che il
lavoratore possegga anche quei requisiti minimi di educazione e di
cultura indispensabili per comprendere il significato e la logica
delle norme che gli vengono impartite nei corsi di formazione ed
informazione
Concludendo:
La variabilità produttiva coniugata con quella del fattore umano è
talmente diversificata da dover sconsigliare qualsiasi tentativo di
incastrare ogni attività lavorativa in uno specifico quadro
normativo ma piuttosto finalizzare quest’ultimo al vantaggio
di una maggiore discrezionalità degli organi ispettivi.
L’abnorme crescita delle Asl sul territorio ha
certamente travalicato i limiti del Servizio Sanitario Nazionale
invadendo tutte le attività civili dal primo soccorso in caso di
calamità fino al controllo della gestione di tutte le strutture
socio assistenziali sul territorio ed altro ancora. Per la presenza
di questa enorme struttura tecnico - burocratica che assorbe buona
parte delle risorse del Paese, il problema è diventato espressione
di un potere politico che certamente è poco propenso a cedere
competenze e riduzioni, anche perché è governato da una burocrazia
arcaica e gelosa delle proprie attribuzioni anche se costose ed
inutilmente farraginose.
A questo punto, però, il problema diventa
politico e quindi fuori tema in questa sede.
Nicola Di Mauro senior
(2009)
 Edizione per il web a
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