Edizione per il web a cura di Mauro Antonio Di Mauro (2009). E' vietata ogni forma di riproduzione per qualsiasi scopo.


 


 

Lavoro ed infortuni - La normativa

 

La storia della legislazione vigente in tema di sicurezza e prevenzione è lunga e travagliata.
Fino agli anni 90 tutta la materia relativa alla sicurezza sul lavoro era regolata dal dettato Costituzionale e dall’art. 2087 del Codice Civile che sancivano l’obbligo dei datori di lavoro di garantire l’integrità fisica e morale di tutti i lavoratori dipendenti tenendo conto della migliore tecnologia applicabile e di tutto ciò che poteva essere messo in atto onde evitare potenziali infortuni o malattie professionali.

Negli anni ‘90, dopo l’ingresso in Europa e l’emanazione di direttive europee in materia, fu promulgato il decreto legislativo n. 626/ 94 che può essere considerato come la legge madre di tutto quanto fu aggiunto e corretto negli anni seguenti.
Con le normative integrate o aggiunte successive le imprese, i committenti e i datori di lavoro erano obbligati al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, a introdurre l’obbligo di formazione ed informazione sui rischi dell’attività lavorativa mentre per nuovi pesanti adempimenti venivano create nuove figure professionali responsabili: Medico Competente, Responsabile per la sicurezza, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza….

In coerenza con l’impostazione espressa dalle direttive CE venivano istituiti: l’obbligo della Valutazione del Rischio da parte del datore di lavoro e l’introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione; entrambe sotto la responsabilità del datore di lavoro. La valutazione del rischio, quindi, veniva espressa come un processo di individuazione della rischiosità e, conseguentemente, di attuazione delle misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile il rischio e quindi la probabilità di subire il danno causato da potenziali infortuni o malattie professionali.

Così, pur nel rispetto della normativa precedente, il Datore di lavoro non resta solamente "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma diventa anche partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro mediante una periodica valutazione dei rischi, anche questi documentati in un apposito "documento di valutazione dei rischi". Questa relazione determina i requisiti oggettivi di sicurezza, ed inoltre, nel concetto di condizione ambientale, considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.

La pratica gestione di questo regime di sicurezza, comportò la regolamentazione di nuove attività lavorative, … la emanazione di nuovi decreti, circolari esplicative, correzioni ed aggiunte per cui si rese necessario il riordino ed il coordinamento di tutte le norme vigenti in un unico testo normativo che, oltre a tener conto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali fosse anche coerente con l’art. 117 della nostra Costituzione e con gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In breve: il Testo Unico (TUSL) Dlgs. n. 81/2008 avrebbe dovuto riformare, riunire, armonizzare quanto pareva necessario ed abrogare quanto appariva superfluo in tutte le precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni. Il fine era sempre quello di adeguare il corpus legislativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori su tutto il territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

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Tuttavia dopo appena pochi mesi dall’approvazione del TUSL si profila ancora una volta la necessità di modificare ed integrare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I motivi sono ben noti e si ripetono diversi nella forma ma identici nella sostanza. Il vero fatto è che anche la vigente normativa sulla sicurezza e prevenzione continua ad essere il risultato di una progressiva stratificazione di fonti molto diverse tra loro, succedutesi senza soluzione di continuità dagli anni Cinquanta ad oggi. Ne è derivato un quadro normativo particolarmente complesso, in cui i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie, esaltati da interpretazioni molto più restrittive di quelle originarie, si sono sommati a disposizioni vecchie di decenni e di ben diversa logica dando vita a una difficile convivenza legislativa da realizzare non solo nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie ma anche nell'equilibrio delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni …

Le finalità pretestate sono sempre le stesse: garantire l'uniformità della tutela sull'intero territorio nazionale proprio mentre emergono nuove esigenze per nuove attività produttive, la trasformazione di quelle vecchie, le novità introdotte negli ambienti di lavoro, il diverso potere delle immutate forze sindacali, il tutto in un momento in cui tutti i Paesi del mondo attraversano una grave crisi economica di cui si conoscono abbastanza confusamente le origini e poco o nulla si sa sulla sua durata e sugli esiti nel futuro prossimo ed in quello remoto ...

Allo stato attuale di emergenza i problemi che certamente urgono sono:

  • correggere tutti gli errori materiali e tecnici ancora presenti nella normativa vigente che appare ancora confusa ed indeterminata nella forma e nella sostanza;

  • chiarire e regolamentare il rapporto tra le strutture pubbliche ed il volontariato operante non solo nelle emergenze ma anche in maniera continuativa in tante manifestazioni vitali della nostra società;

  • regolamentare, nei lavori in appalto, la redazione del documento di valutazione dei rischi e salvarla da interferenze dei lavori intellettuali nelle attività produttive, la fornitura di merci, le consulenze, i lavori di breve durata, il coordinamento tra attività diverse …tenendo presente che, oltre al resto, gli obblighi del datore di lavoro si aggiungono e non si sostituiscono a quelli già imposti al committente ed appaltatori;

  • superare la consuetudine formalistica e burocratica in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro riservando la maggiore attenzione alla componente sostanziale di tutta la materia;

  • tutte le procedure andrebbero semplificate perché non è praticamente possibile raggiungere gli obbiettivi mediante una parcellizzazione di adempimenti prefissati per ogni attività produttiva dalla più semplice alla più complicata;

  • migliorare l’efficacia dell’apparato sanzionatorio con l’obbiettivo di assicurare una maggiore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni;

  • sancire che oltre alla verifica (da parte del Medico Competente) dell’idoneità fisica del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione, sia accertato in qualche modo che il lavoratore possegga anche quei requisiti minimi di educazione e di cultura indispensabili per comprendere il significato e la logica delle norme che gli vengono impartite nei corsi di formazione ed informazione

Concludendo:
La variabilità produttiva coniugata con quella del fattore umano è talmente diversificata da dover sconsigliare qualsiasi tentativo di incastrare ogni attività lavorativa in uno specifico quadro normativo ma piuttosto finalizzare quest’ultimo al vantaggio di una maggiore discrezionalità degli organi ispettivi.

L’abnorme crescita delle Asl sul territorio ha certamente travalicato i limiti del Servizio Sanitario Nazionale invadendo tutte le attività civili dal primo soccorso in caso di calamità fino al controllo della gestione di tutte le strutture socio assistenziali sul territorio ed altro ancora. Per la presenza di questa enorme struttura tecnico - burocratica che assorbe buona parte delle risorse del Paese, il problema è diventato espressione di un potere politico che certamente è poco propenso a cedere competenze e riduzioni, anche perché è governato da una burocrazia arcaica e gelosa delle proprie attribuzioni anche se costose ed inutilmente farraginose.

A questo punto, però, il problema diventa politico e quindi fuori tema in questa sede.
 

Nicola Di Mauro senior (2009)

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